Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 14/10/1999 Ud. (dep. 25/02/2000) Rv. 215390 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Processi svolti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano - Piena parificazione della lingua tedesca a quella italiana - Manifesto travisamento del significato di una frase o di un vocabolo dovuto a imperfetta conoscenza della lingua - Vizio di illogicità della motivazione - Configurabilità.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
Atteso che, ai sensi degli artt.1 e 13 del D.P.R. 15 luglio 1988 n.574 (recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per i processi celebrati nel territorio della regione Trentino Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano vige la regola della piena parificazione della lingua tedesca a quella italiana, , per cui gli atti assunti e le espressioni usate in una delle due lingue formano direttamente oggetto della cognizione dell'organo giudicante e non di un'operazione di interpretazione, deve ritenersi che, qualora il significato di una frase o di un vocabolo sia manifestamente travisato per imperfetta conoscenza della lingua, sia configurabile un vizio di legittimità sotto specie di illogicità della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6060 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6060 com. 1 lett. E, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 1 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)