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Sez. 3, Sentenza n. 21047 del 06/04/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229297 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Produzione degli atti nel giudizio di Cassazione - Obbligo di traduzione - Esclusione - Onere della parte.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229297-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Nel giudizio di Cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione - ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo - in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 237, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)