Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17001 del 09/07/2013 (Rv. 627180 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Obbligazione tributaria - Estinzione per compensazione - Ammissibilità - Principio regolatore - Espressa previsione normativa - Art. 8 dello statuto del contribuente - Deroga - Insussistenza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)