Sez. 1, Sentenza n. 1721 del 14/03/1980 (Rv. 405333 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESCLUSIONE DELLA CONTINENZA TRA DUE CAUSE PENDENTI AVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESCLUSIONE DELLA CONTINENZA TRA DUE CAUSE PENDENTI AVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Sono estranee al concetto di Competenza tutte le questioni che attengano alla ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra i magistrati di un medesimo ufficio giudiziario: pertanto, non puo essere impugnata con istanza di regolamento di Competenza la pronuncia che escluda l'esistenza di un rapporto di continenza tra due cause pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, ancorche davanti a Sezioni diverse, ed entrambe di Competenza del medesimo ufficio. (Conf 1092/77, mass n 384730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)