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Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 21/03/1977 (Rv. 384730 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SU ISTANZE DI RIUNIONE DI CAUSE IN CORSO NEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384730-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SU ISTANZE DI RIUNIONE DI CAUSE IN CORSO NEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Sono estranee al concetto di Competenza - inteso nel senso di cui agli articoli 42 e 43 cod proc civ - tutte le questioni che attengano alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra i magistrati di un medesimo ufficio giudiziario. Pertanto, non puo essere impugnato con istanza di regolamento di Competenza il provvedimento - avente carattere esclusivamente ordinatorio - con il quale venga rigettata od accolta l'istanza di riunione di cause contemporaneamente in corso dinanzi allo stesso giudice, o a giudici diversi della stessa Sezione, ovvero dinanzi a diverse Sezioni dell'ufficio giudiziario. (V 1848/75, mass n 375517; (V 3919/74, mass n 372476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)