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Sez. 7, Ordinanza n. 6545 del 04/11/2016 Cc. (dep. 10/02/2017) Rv. 269059 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - D.Lgs. n. 8 del 2016 - Nuova soglia di punibilità annua - Conseguenze - Maturata prescrizione di singole omissioni mensili - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269059-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per fatti antecedenti alla modifica introdotta dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 - che ha previsto la punibilità solo qualora l'importo non versato superi la soglia di euro 10.000 annui - in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che, ritenendo più favorevole la legge previgente, aveva dichiarato la prescrizione per talune mensilità confermando la condanna per il residuo importo omesso nello stesso anno, seppure inferiore alla predetta soglia di punibilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)