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Sez. 3, Sentenza n. 10644 del 22/07/2002 (Rv. 556033 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Condizioni - Fattispecie relativa ad accettazione del canone da parte del locatore in periodo successivo alla scadenza del contratto.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556033-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non è desumibile dal solo fatto della permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine, ma occorre che dall'univoco comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza del contratto possa desumersi la tacita volontà di entrambe di mantenere in vita il rapporto locativo (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto tacitamente rinnovato il contratto per il solo fatto che il locatore aveva accettato i canoni versati dal conduttore successivamente alla scadenza del contratto, rilevando che era stato, invece, accertato che tale accettazione era avvenuta "come corrispettivo della ritardata restituzione dell'immobile" e, dunque, come adempimento dell'obbligazione posta a carico del conduttore ex art. 1591 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)