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Sez. 3, Sentenza n. 8833 del 13/04/2007 (Rv. 596073 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA | Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a quella precedentemente manifestata in ordine alla cessazione del rapporto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596073-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA

La rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario (così come di quello di locazione ordinaria) non è desumibile dal solo fatto della permanenza dell'affittuario nel fondo oltre la scadenza del termine ma occorre anche che manchi una manifestazione di volontà contraria da parte del concedente, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell'affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa l'allegazione di alcun idoneo motivo da cui potesse desumersi un'univoca volontà al rinnovo, non essendosi ritenuto tale, peraltro, il lungo lasso di tempo trascorso dall'invio della disdetta rispetto all'esperito tentativo di conciliazione, non prevedendosi alcun termine, anche di decadenza, ai fini di detto tentativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)