diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 30/03/1985 (Rv. 440125 - 01)

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER MANCATA ESECUZIONE DELL'ONERE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440125-01

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - PER MANCATA ESECUZIONE DELL'ONERE - AMMISSIBILITÀ.*

Mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non Forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'Onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793 comma terzo cod. civ.). (V 1602/73, mass nn 364443 e 364442; (V 2966/71, mass n 354229; (V 2874/68, mass n 335578; (Conf 3329/82, mass n 421999, sulla seconda parte; (Conf 2561/74, mass n 370985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)