Sez. 5 - , Sentenza n. 25724 del 13/11/2020 (Rv. 659648 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e importo pagato o da pagare - Art. 181 bis, par. 2, DAC - Obbligo generale di instaurazione del contraddittorio - Sussistenza - Necessità della previa richiesta di informazioni - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
L'obbligo di instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 181 bis, par. 1 DAC, in presenza di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e importo pagato o da pagare di cui all'art. 29 del codice doganale comunitario, ha carattere generale in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo, e si applica, pertanto, sia nel caso in cui l'Amministrazione disponga di più informazioni, fornite dall'interessato a seguito di richiesta di cui al primo periodo della norma, sia nel caso in cui l'Amministrazione abbia scelto di non chiedere informazioni complementari.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)