Sez. 5 - , Ordinanza n. 2214 del 25/01/2019 (Rv. 652514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Valore doganale - Determinazione - Valore di transazione dichiarato - Contestazione - Modalità operative - Oneri a carico dell'Amministrazione - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di diritti doganali, nel caso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), l'Amministrazione - dopo aver chiesto informazioni complementari all'interessato e consentito allo stesso di interloquire rispetto ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi - ha l'onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)