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Sez. 5, Sentenza n. 2858 del 10/02/1998 Ud. (dep. 05/03/1998) Rv. 209958 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Comportamenti fraudolenti - Valutazione della prova - Onere dell'imputato - Presunzione - Condizioni - Limiti - Differenti regimi societari.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209958-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Lo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento, ed il conseguente passivo accertato non significano per sè stessi sottrazione o distrazione fraudolenta dei beni dell'impresa, per quanto l'imprenditore fallito sia chiamato a rendere conto della gestione. Pertanto, perché si abbia presunzione di comportamenti fraudolenti, è necessario innanzitutto accertare ed indicare beni o valori non rinvenuti all'atto del fallimento, o di cui non si conosca il destino. Ai fini dell'art.192 cod. proc. pen., se l'imputato, chiamato direttamente a rispondere, nella sua qualità d'imprenditore o amministratore sociale, o anche amministratore di fatto del destino di determinati beni o valori che avrebbero dovuto essere rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento o la cui sottrazione è in nesso causale con l'insolvenza, non ne rende ragione, la presunzione di distrazione o sottrazione fraudolenta si trasforma in prova di responsabilità. In questa luce, va tenuto conto del diverso regime di responsabilità dei membri di S.n.c., rispetto ai membri di S.a.s., soprattutto perché la sottoscrizione da parte di un socio di una o più bolle di accompagnamento di beni, ancorché destinati ad una S.n.c., non è univocamente sintomatica di gestione diretta di quei beni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)