Sez. 5, Sentenza n. 29431 del 06/07/2006 Ud. (dep. 25/08/2006) Rv. 235216 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pagamento di un credito fittizio o comunque non afferente alla gestione sociale - Configurabilità del delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall. - Esclusione - Bancarotta per distrazione - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.) - e non quello di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. -, la condotta dell'imprenditore che provveda al pagamento di un credito fittizio o comunque non afferente alla gestione sociale, considerato che grava sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio; non occorre, invece, che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che tali conseguenze siano state volute e prefigurate dall'agente, essendo sufficiente, allorché dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti, che la condotta abbia causato un obiettivo squilibrio tra attività e passività, idoneo a determinare pericolo per le ragioni creditorie e che di tale pericolo l'agente non potesse non avvedersi, mentre integra l'ipotesi di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., qualsiasi condotta dolosa - diverse da quelle specificamente descritte nell'art. 216 L. fall. o nell'art. 223, comma secondo, n.1 L. fall. - che, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque dolosa, dia luogo alla decozione, con la conseguenza che la menomazione del patrimonio della società punibile a tale titolo in quanto ne consegua il fallimento è soltanto quella che non costituisce di per sé distrazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)