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Sez. 5, Sentenza n. 42382 del 24/09/2004 Ud. (dep. 29/10/2004) Rv. 231011 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prova della condotta di distrazione - Individuazione dei beni non rinvenuti all'atto del fallimento e di cui si ignori la destinazione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231011-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La prova dei fatti di distrazione, integranti il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.), richiede che si accertino e si indichino i beni non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si ignori la destinazione; pertanto, essa non può essere desunta dall'accertamento del passivo, giacché, in tal caso, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento. (In applicazione di questo principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che nulla opponendo alla difesa dell'imputato - la quale aveva negato le distrazioni sottolineando che la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel 1992, che l'attività della società era totalmente cessata dal 1989 e che, comunque, non erano stati individuati i beni oggetto di condotte distrattive - aveva ritenuto sussistente la condotta distrattiva).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)