Sez. 3, Sentenza n. 5519 del 23/10/1982 (Rv. 423275 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE PER LA DECISIONE DEL MERITO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE PER LA DECISIONE DEL MERITO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, è impugnabile con regolamento necessario di Competenza il provvedimento emesso dal pretore, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., che rimette le parti davanti al giudice competente per la decisione del merito, poiché tale rimessione, ove non sussista al riguardo un pieno accordo tra le parti, provoca una decisione, la quale, anche se emessa nella Forma dell'ordinanza, ha natura intrinseca di sentenza in quanto risolve una questione di Competenza. (Conf 1290/81, mass n 411884; (Conf 89/74, mass n 367628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)