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Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 22/03/1994 (Rv. 485857 - 01)

Azienda - Cessione - In genere | Azienda - Trasferimento per atto tra vivi - Ditta - Contestuale trasferimento - Distinta manifestazione di volontà - Necessità - Volontà di estendere il trasferimento alla ditta - Accertamento in base alla interpretazione dell'atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485857-01

Azienda - Cessione - In genere

Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento della ditta (ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, cod. civ.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, ma tale manifestazione non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere il trasferimento alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2565

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)