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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9036 del 15/04/2013 (Rv. 626305 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Poteri dell'amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e ricavi e rettificazione delle dichiarazioni - Sussistenza - Compenso corrisposto agli amministratori di s.r.l. - Deducibilità ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità - Criteri.
Stato
decisa il 2013-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626305-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; ne consegue che la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società (nella specie una s.r.l.) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati.

Riferimenti normativi: Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 62, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)