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Sez. 5, Sentenza n. 13478 del 30/10/2001 (Rv. 549936 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deduzioni - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e ricavi e rettificazione delle dichiarazioni - Compenso agli amministratori di società per azioni - Deducibilità - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549936-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e procedere alla rettifica di queste ultime, quantunque non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con conseguente negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa; pertanto, la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società (nella specie: di capitali) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o in contratti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)