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Sez. 3 - , Sentenza n. 20002 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020) Rv. 279291 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione della decorrenza dei termini – “Desumibilità” dagli atti – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279291-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)