Sez. 2, Sentenza n. 13021 del 10/03/2015 Cc. (dep. 27/03/2015) Rv. 262933 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Contestazione a catena - Regola di retrodatazione dei termini della misura cautelare - Deducibilità in sede di riesame - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo sia già scaduto (cfr. Corte cost. n. 293 del 2013).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)