Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 10/07/1968 (Rv. 334758 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - AZIONI ESPERIBILI DAL CREDITORE NEL TERMINE DI DECADENZA - FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE - DOMANDA DI AMMISSIONE DEL CREDITO AL PASSIVO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - AZIONI ESPERIBILI DAL CREDITORE NEL TERMINE DI DECADENZA - FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE - DOMANDA DI AMMISSIONE DEL CREDITO AL PASSIVO.*
L'art. 1957, comma primo, cod.civ., richiedendo che il creditore proponga le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ha una portata generica, riferibile ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle concrete circostanze, si debbono ritenere utilmente esperibili. Pertanto il creditore, per evitare la decadenza dal diritto verso il fideiussore, prevista dall'art. 1957 cod. civ., deve necessariamente richiedere di essere ammesso al passivo del debitore fallito, poiche tale istanza e l'unico modo di proporre la domanda giudiziale nei confronti del debitore stesso, dal momento che l'impulso ufficioso proprio della procedura fallimentare non solo dispensa, ma impedisce al creditore di eseguire alcun altro atto contro il debitore. (V. 2053-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)