Sez. U, Sentenza n. 3127 del 28/06/1989 (Rv. 463243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*
Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della Competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato - ancorché spontaneamente ed in Mancanza di contestazioni della controparte - della giurisdizione del giudice da essa stessa adito. (Conf 1698/71, mass n 352153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)