diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3127 del 28/06/1989 (Rv. 463243 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463243-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*

Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della Competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato - ancorché spontaneamente ed in Mancanza di contestazioni della controparte - della giurisdizione del giudice da essa stessa adito. (Conf 1698/71, mass n 352153).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)