Sez. U, Sentenza n. 1698 del 08/06/1971 (Rv. 352153 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - DELLA PARTE ATTRICE - SUSSISTENZA.*
E legittimata a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione anche la parte che ha scelto il giudice, della cui giurisdizione abbia avuto, poi, motivo di dubitare, sia che il dubbio sia stato causato dalle contestazioni della controparte, sia che esso sia sorto spontaneamente in colui che ha proposto l'istanza. (V 1821'67, mass n 328716' 902'66, mass n 321797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)