Sez. U, Sentenza n. 11548 del 16/11/1998 (Rv. 520738 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato - ancorché spontaneamente, e, tanto più in presenza di contestazioni della controparte - della giurisdizione del giudice da essa stessa adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)