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Sez. U, Sentenza n. 11548 del 16/11/1998 (Rv. 520738 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520738-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato - ancorché spontaneamente, e, tanto più in presenza di contestazioni della controparte - della giurisdizione del giudice da essa stessa adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)