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Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Computo della tredicesima mensilita'

1. Con effetto dal 1 giugno 1979 al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829, nonche' alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

2. Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilita' e' assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

Art. 3 Riliquidazione dell'indennita' di buonuscita

1. Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979, ed al loro superstiti, l'indennita' di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennita' corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilita' nei limiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennita' di buonuscita previsti delle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 2 abbia avuto termine anteriormente al 1 giugno 1969, sempreche' la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente.

3. La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

5. Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

1. Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'.

2. Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita.

3. La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5.

4. Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969.

6. Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Art. 5 Modalita' per la regolarizzazione contributiva

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonche' l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attivita' di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

2. Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potra' utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di 400 unita' e, comunque, per non oltre 2 anni.

Art. 7 Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita

1. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilita' sara' considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'articolo 2.

2. Il disposto dell'articolo 1, lettera c), della legge 8 agosto 1977, n. 582, e' applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati o a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'articolo 6.

3. I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennita' di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente articolo 2.

Art. 8 Liquidazione delle indennita' di cessazione del rapporto

1. Ai fini della liquidazione delle indennita' di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilita', computato per l'indennita' di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennita' stesse e' effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilita' del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 11 Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale

1. A decorrere dal 1 gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma.

2. L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.

Art. 12 Misura degli assegni vitalizi

1. L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.

2. L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o
derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.

3. I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della
pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.

Art. 13 Assegni di riversibilita'

1. Gli assegni di riversibilita' posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

2. Gli assegni di riversibilita' di cui al primo comma non possono essere complessivamente ne' inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente articolo 12 ne superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.

3. Non e' dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 Modalita' di pagamento

1. La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1 gennaio 1976 con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.