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Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665939-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato

dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale).

Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)