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Sez. 3, Sentenza n. 6532 del 27/06/1990 (Rv. 468040 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ILLECITO IMPUTABILE A VEICOLO NON IDENTIFICATO - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - NATURA - LIMITAZIONI - RISARCIBILITÀ DEI DANNI MORALI A FAVORE DEI PARENTI DELLE VITTIME - IRRILEVANZA DEL VIVERE DI COSTORO A CARICO O MENO DELLA VITTIMA.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468040-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ILLECITO IMPUTABILE A VEICOLO NON IDENTIFICATO - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - NATURA - LIMITAZIONI - RISARCIBILITÀ DEI DANNI MORALI A FAVORE DEI PARENTI DELLE VITTIME - IRRILEVANZA DEL VIVERE DI COSTORO A CARICO O MENO DELLA VITTIMA.*

L'istituto del fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'articolo 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Ne consegue che ai fini della risarcibilità dei danni morali in favore dei parenti della vittima non può trovare considerazione la loro vivenza o meno a carico della vittima, rilevando tale condizione ai diversi fini previsti dal citato articolo 21. (V 6672/87, mass n 454889; (V 425/87, mass n 450168).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)