Sez. 3, Sentenza n. 3237 del 21/03/1995 (Rv. 491285 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Azione di risarcimento del danno non patrimoniale - Nei confronti del Fondo di garanzia - Esperibilità - Ammissibilità - Presupposto - Qualificazione come reato del fatto produttivo dell'evento dannoso.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
L'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n.1990 ha natura risarcitoria essendo l'intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui, e la relativa azione del danneggiato è proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale, nel qual caso le prestazioni risarcitorie del Fondo in conseguenza di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato presuppongono l'accertamento in concreto nel fatto produttivo dell'evento dannoso degli estremi del reato di omicidio o di lesioni colpose.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)