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Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 22/02/2001 (Rv. 544055 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Nullità della notifica del ricorso - Termine di notificazione del controricorso - Decorrenza - Esclusione - Conseguenze - Ammissibilità del controricorso tardivo e sanatoria.
Stato
decisa il 2001-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544055-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione per incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario notificante è sanata, per raggiungimento dello scopo "ex tunc", dalla notificazione del controricorso, anche se questa è effettuata apparentemente in ritardo oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo il controricorso egualmente tempestivo e ammissibile, atteso che la notificazione della impugnazione, in quanto viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la sua proposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)