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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 18/01/2005 (Rv. 578765 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione - Nullità - Costituzione della parte intimata - Conseguenze - Sanatoria del vizio con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Termine di notificazione del controricorso - Superamento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578765-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, nella specie perchè non eseguita presso lo studio del procuratore costituito in appello, ma in altro luogo, è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia "ex tunc", con la conseguenza, fra l'altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo il controricorso egualmente tempestivo e ammissibile, atteso che la notificazione della impugnazione, in quanto viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la sua proposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)