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Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 29/04/1981 (Rv. 413385 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE AL LOCATORE OLTRE IL DOVUTO - COMPETENZA E RITO APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1981-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413385-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE AL LOCATORE OLTRE IL DOVUTO - COMPETENZA E RITO APPLICABILI.*

Stante lo stretto collegamento tra la domanda relativa alla Determinazione dell''equo canonè e quella conseguenziale di restituzione delle somme di piu versate, rientra nella previsione normativa degli artt 43, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978 n 392 - che attribuisce al pretore o al conciliatore, con lo speciale rito locatizio, le questioni in ordine alla Determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone - la questione concernente la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al locatore, ancorche cio sia avvenuto a mezzo di titoli di credito.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)