Sez. 3, Sentenza n. 2622 del 14/04/1983 (Rv. 427504 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA MISURA DEL CANONE PROPOSTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTROVERSIE SULLA MISURA DEL CANONE PROPOSTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESTENSIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, le controversie concernenti la misura del canone, anche relativamente alla validità ed efficacia delle cosiddette clausole ISTAT, se instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, rientrano, anche con riferimento ai contratti conclusi nel vigore della precedente legislazione vincolistica, ma ancora in corso, nella Competenza ratione materiae del pretore o del conciliatore (a seconda del valore) in base all'art. 45 della citata legge n. 392, che si estende - per esigenze di economia e concentrazione processuale - anche alle domande di condanna di somme risultate insolute ovvero di rimborso di somme pagate oltre il dovuto. (Conf 829/81, mass n 411316, sulla prima parte; (Conf 4397/81, mass n 415095, sulla prima parte; (Conf 4802/82, mass n 422791, sulla prima parte; (Conf 2613/81, mass n 413385, sulla seconda parte; (Conf 4771/82, mass n 422749, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)