Sez. 5 - , Sentenza n. 9604 del 05/04/2019 (Rv. 653714 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock options" - Tassazione – Regime agevolato di cui all’art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni necessarie - Momento dell'acquisto – Rilevanza - Conseguenze - Esercizio dell'opzione e contestuale rivendita a terzi - Disciplina.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di tassazione delle "stock options", nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 82, comma 23, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, ove non sussistano le condizioni contemplate dall'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, trova integralmente applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 67 del medesimo decreto, sicché, ove il lavoratore si avvalga dell'opzione e, contestualmente, rivenda a terzi al valore di mercato le azioni acquistate, deve essere tassato il maggior valore conseguito con l'esercizio dell'opzione, senza che sia soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo pagato e quello ottenuto dalla rivendita, non conseguendo il lavoratore alcuna ulteriore plusvalenza da tale ultima cessione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 223 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 82 com. 23, Legge 06/08/2006 num. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)