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Sez. 3, Sentenza n. 57116 del 29/09/2017 Ud. (dep. 21/12/2017) Rv. 271869 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Attenuanti generiche - Obbligo di riconoscimento "ex officio" in assenza di motivi di impugnazione specifici - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271869-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il giudice d'appello, a fronte di una generica richiesta contenuta nell'impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche "ex officio", in quanto, l'articolo 581 lett. c) cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)