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Sez. L, Sentenza n. 15767 del 14/12/2000 (Rv. 542629 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Maggiorazione ulteriore di cinque punti ex art. 4 D.L. n. 536/1987 - Esenzione dalla stessa - Presupposti - Stato soggettivo del datore di lavoro - Irrilevanza - Incertezza oggettiva dovuta a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi - Necessità.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542629-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

L'art. 4, comma primo, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48) collega l'esenzione del datore di lavoro inadempiente nel versamento di contributi previdenziali dalla maggiorazione di cinque punti delle sanzioni civili prevista dalla medesima disposizione, lett. a), non allo stato soggettivo del debitore, ma alle oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4 com. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)