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Sez. U, Sentenza n. 3476 del 14/04/1994 (Rv. 486163 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Presupposto - Funzione - Indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omesso pagamento dei contributi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486163-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili

Le così dette sanzioni civili che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione di tale pagamento, la fine di escludere l'obbligo suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)