Sez. U, Sentenza n. 3476 del 14/04/1994 (Rv. 486163 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Presupposto - Funzione - Indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omesso pagamento dei contributi - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili
Le così dette sanzioni civili che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione di tale pagamento, la fine di escludere l'obbligo suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)