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Sez. L, Sentenza n. 8644 del 24/06/2000 (Rv. 538020 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538020-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto. (Fattispecie in materia di contributi agricoli unificati).

Riferimenti normativi: Legge 29/08/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Decreto Legge 23/01/1948 num. 59 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)