Sez. 3, Sentenza n. 12110 del 19/08/2003 (Rv. 565941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di liquidazione provvisoria - Successiva sentenza di condanna alle spese a carico di una sola parte - Revoca implicita del precedente decreto - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La sentenza di condanna alle spese di consulenza, pronunciata in danno di una sola parte funge, "in parte qua", da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l'autorità giudiziaria abbia provvisoriamente posto a carico di tutte le parti del processo in solido, non essendo, in questo caso, in questione l'efficacia diretta o riflessa del giudicato ex art. 2909 cod. civ., ma, semplicemente, la successione dei provvedimenti giurisdizionali nel tempo, il secondo dei quali, definitivo, attesone il contrasto, "in parte qua", con il primo, soltanto provvisorio, contiene in sè una (implicita pronuncia) di revoca del primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)