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Sez. U, Sentenza n. 3062 del 26/05/1979 (Rv. 399417 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - CONFISCA DI BENI PRIVATI DA PARTE DI UNO STATO STRANIERO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI TALI BENI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399417-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - CONFISCA DI BENI PRIVATI DA PARTE DI UNO STATO STRANIERO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI TALI BENI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

Ove la confisca ed acquisizione di beni privati, da parte del governo di uno stato straniero (nella specie, Repubblica araba di Libia), non sia riconducibile a rapporti di natura privatistica, ma configuri espressione di attivita d'imperio diretta alla realizzazione di fini pubblici, deve affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda diretta a conseguire la restituzione di detti beni, o, in Mancanza, il risarcimento del danno, in forza del principio dell'immunita giurisdizionale degli stati esteri per tutti gli Atti compiuti nell'Esercizio delle loro funzioni pubblicistiche. (V 1653/74, mass n 369830).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)