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Sez. U, Sentenza n. 1194 del 17/02/1983 (Rv. 425978 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425978-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - FATTISPECIE.*

In applicazione del criterio di collegamento fissato dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., il giudice italiano è munito di giurisdizione nei confronti del convenuto cittadino straniero, quando la domanda contro detto straniero sia legata da connessione con altra devoluta alla sua cognizione, secondo i principi fissati dal nostro ordinamento con gli artt. 31-36 cod. proc. civ.. pertanto, in base al combinato disposto del citato art. 4 n. 3 e dell'art. 34 cod. proc. civ., deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, con riguardo alla domanda proposta contro lo straniero per far accertare la nullità di una transazione con lo stesso intervenuta in relazione a precedente contratto di appalto, qualora tale accertamento, da effettuarsi con autorità di giudicato, assuma carattere pregiudiziale rispetto ad altra domanda contestualmente proposta dallo stesso attore contro un cittadino italiano (nella specie, domanda di pagamento di indennità di Assicurazione, per i rischi inerenti all'esecuzione di detto appalto, presupponente la persistente operatività dell'appalto stesso per Invalidità di quella transazione). (V 2955/81, mass n 413501; (V 3062/79, mass n 399417).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)