Sez. U, Sentenza n. 1653 del 06/06/1974 (Rv. 369830 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STATI ESTERI - ENTI PUBBLICI STRANIERI - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - ATTIVITA PUBBLICA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STATI ESTERI - ENTI PUBBLICI STRANIERI - SOGGEZIONE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - ATTIVITA PUBBLICA.*
In virtu del principio consuetudinario par in parem non habet jurisdictionem, universalmente accettato e rientrante nella previsione dell' art 10, primo comma, della Costituzione repubblicana, gli stati esteri non sono soggetti alla giurisdizione italiana neppure per gli Atti compiuti nel territorio della Repubblica, purche si tratti di un'attivita diretta alla realizzazione dei loro fini pubblici, mentre l'immunita non spetta se vi sia stato Esercizio di un'attivita meramente privata. Il principio dell'immunita vale non solo per lo stato estero, bensi per i suoi enti pubblici, dato che i fini collettivi possono essere perseguiti anche in maniera indiretta mediante tali enti. (V 1001'61; 1919'60).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)