Sez. L, Sentenza n. 538 del 13/01/2006 (Rv. 586342 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex Scau - Dirigenti collocati a riposo - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio - Computabilità - Decorrenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La decorrenza della riliquidazione della pensione dei dipendenti collocati a riposo del disciolto SCAU, in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio, non può essere ancorata al momento in cui il funzionario abbia maturato il diritto alla qualifica dirigenziale secondo il regolamento dell'ente disciolto di cui egli era dipendente, sebbene al momento in cui, divenendo operativo lo scioglimento dell'ente, l'INPS abbia assunto la gestione dei trattamenti previdenziali del personale dell'ente disciolto (nella specie, il primo luglio 1995), poiché soltanto da tale momento l'INPS, assumendone la gestione, è tenuto alla corresponsione del relativo trattamento previdenziale. Tale decorrenza è del tutto compatibile con la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 9 sexies del d.l. n.510 del 1996, convertito in legge n.608 del 1996, che pone i trattamenti integrativi erogati dal Fondo di previdenza del disciolto SCAU, relativi al personale cessato dal servizio sino al 30 settembre 1995, a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979, e, alla stregua di tale ultima disposizione, l'INPS è tenuto a far fronte agli obblighi derivanti dai trattamenti previdenziali gestiti dagli enti previdenziali disciolti soltanto dal momento in cui ne ha assunto la gestione (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza della cosiddetta clausola oro in favore del "de cuius", e quindi dei ricorrenti eredi, dal 1° luglio 1995) .
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 sexies com. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)