Sez. L, Sentenza n. 4671 del 08/03/2004 (Rv. 570872 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex Scau - Dirigenti - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio (artt. 30 del regolamento di previdenza dell'ente e 75 d.P.R. n. 761 del 1979) - Indennità di funzione ex art. 13, l. n. 88 del 1989 - Computabilità - Decorrenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Con riferimento alla riliquidazione delle pensioni del personale già dipendente dallo SCAU in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, prevista dall'art. 30 del regolamento dell'ente, atteso che il diritto del dirigente in servizio dell'ex SCAU alla c.d. indennità di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 13, della l. n. 88 del 1989, sorge solo con l'art. 19 della l. n. 724 del 1994, quindi dalla data della soppressione dello SCAU e del trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze, dalla stessa data decorre la riliquidazione della pensione per il dirigente già in quiescenza, restando irrilevante che parte del personale SCAU sia stato trasferito all'INPS prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)