Sez. L, Sentenza n. 12634 del 28/08/2003 (Rv. 566354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti - Valutazione - Apprezzamento di fatto - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di un impiegato dell'Associazione Nazionale Bieticoltori intimato in relazione alle funzioni da lui svolte di segretario del seggio per la elezione dei consiglieri del Bacino del centro, organo dell'Associazione citata, per essersi allontanato, insieme agli altri componenti il seggio, nel corso delle operazioni di voto, dal locale adibito alle votazioni, lasciandolo incustodito dopo aver redatto un verbale, non sottoscritto da tutti i componenti del seggio, inerente alle operazioni di scrutinio dei voti, diverso da quello ufficiale, sottoscritto da tutti, e dal quale risultava un numero di voti e preferenze diverso da quello indicato nell'altro, senza che peraltro si fosse verificata alcuna invalidità della elezione, sì da potersi escludere che il comportamento del lavoratore licenziato fosse ascrivibile a dolo o colpa grave.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)