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Sez. 2, Sentenza n. 933 del 15/02/1982 (Rv. 418794 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418794-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., è proponibile per la prima volta in appello un'eccezione riconvenzionale (nella specie: di usucapione), poiché essa non introduce una domanda nuova, ma è rivolta unicamente al rigetto della domanda avversaria, sia pure con un ampliamento del thema decidendum. (V 2805/81, mass n 413489; (V 3378/79, mass n 399796; (V 3698/77, mass n 387348).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)