Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1983 (Rv. 428767 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*
La proponibilità in appello di nuove eccezioni (art. 345 cod. proc. civ.) riguarda anche quelle cosiddette riconvenzionali, con le quali, ampliandosi la sfera della controversia, viene introdotto in giudizio un nuovo rapporto giuridico a sostegno della difesa, al limitato fine, peraltro, di escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo del diritto affermato dall'attore. (V 933/82, mass n 418794; (V 1545/81, mass n 412208; (V 646/80, mass n 404050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)