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Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1983 (Rv. 428767 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428767-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*

La proponibilità in appello di nuove eccezioni (art. 345 cod. proc. civ.) riguarda anche quelle cosiddette riconvenzionali, con le quali, ampliandosi la sfera della controversia, viene introdotto in giudizio un nuovo rapporto giuridico a sostegno della difesa, al limitato fine, peraltro, di escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo del diritto affermato dall'attore. (V 933/82, mass n 418794; (V 1545/81, mass n 412208; (V 646/80, mass n 404050).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)