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Sez. 1, Sentenza n. 3266 del 19/02/2004 (Rv. 570277 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Istituzione del giudice unico di primo grado - Controversie già attribuite al Pretore - Non specificamente attribuite ad altra autorità - Trasferimento al Tribunale in composizione monocratica - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570277-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE

In materia di opposizione all'espulsione dello straniero, poiché l'art. 244, comma 2, del D. Lgs n. 51 del 1998 dispone che le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono devolute al Tribunale in composizione monocratica, "anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del cod. proc. civ.", ossia a procedimenti in Camera di Consiglio, pur se incidenti su diritti soggettivi, così esprimendo una chiara eccezione alla riserva di collegialità prevista dall'art. 50-bis, secondo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 56 del medesimo D.Lgs. n. 51 del 1988 e che prevede debba il Tribunale in composizione collegiale giudicare nei procedimenti in Camera di Consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. "salvo che sia altrimenti disposto"), l'opposizione al decreto di espulsione, già attribuito alla competenza pretoria dagli artt. 13, comma 9, e 13-bis della legge n. 286 del 1998, dopo la soppressione delle preture ed il passaggio - in assenza di diversa determinazione - della competenza al tribunale, dev'essere trattato, con le forme camerali, e deciso dal tribunale in composizione monocratica.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)