Sez. L, Sentenza n. 3027 del 23/06/1989 (Rv. 463204 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - RAPPRESENTANZA DI AVVOCATO O PROCURATORE NON ISCRITTI IN UN ALBO DI PROCURATORI NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - RAPPRESENTANZA DI AVVOCATO O PROCURATORE NON ISCRITTI IN UN ALBO DI PROCURATORI NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. - a norma del quale, nei procedimenti dinanzi al pretore, la parte, ove non sia autorizzata a stare in giudizio di persona, può costituirsi con la mera assistenza di un difensore, cioè avvalendosi della cosiddetta difesa consultiva, esercitabile senza limiti territoriali, e con il ministero di un difensore, cioè conferendo al medesimo procura affinché le rappresenti in giudizio (cosiddetta difesa attiva) - non introduce deroghe alla disciplina professionale (artt. 4 e 5 R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) sull'Esercizio delle funzioni di avvocato senza limiti territoriali e sull'Esercizio delle funzioni procuratorie solo nell'ambito del distretto cui appartiene il tribunale al quale il procuratore è assegnato. Pertanto, pure nei suddetti procedimenti, è escluso che un avvocato possa rappresentare la parte ove non sia coevamente iscritto in un albo di procuratori del distretto cui appartiene il mandamento del giudice adito. (Conf 4252/86, mass n 447014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)