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Sez. 1, Sentenza n. 4468 del 04/07/1983 (Rv. 429353 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - IN GENERE - COMPORTAMENTO OGGETTIVAMENTE RIPROVEVOLE DI UN CONIUGE IN RITORSIONE AD UN FATTO ILLECITO DELL'ALTRO CONIUGE - GIUSTIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429353-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - IN GENERE - COMPORTAMENTO OGGETTIVAMENTE RIPROVEVOLE DI UN CONIUGE IN RITORSIONE AD UN FATTO ILLECITO DELL'ALTRO CONIUGE - GIUSTIFICAZIONE - CONDIZIONI.*

Il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge in ritorsione ad un fatto illecito dell'altro coniuge può ritenersi giustificato solo quando non si traduca in una violazione, nell'ambito familiare, di regole imperative di condotta, non suscettibili di deroghe o di eccezioni, quali la violazione degli obblighi reciproci di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché degli obblighi nei confronti dei figli. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nell'addebitare la separazione ad entrambi i coniugi, aveva escluso nella condotta del marito ogni influenza giustificatrice sul comportamento della moglie che aveva continuato a mantenere una relazione amicale con altra coppia di coniugi che per la sua Forma apparente e per le modalità del suo svolgimento era divenuta fonte di "ragionevoli illazioni da parte del marito" tali da giustificare l'aperta avversione dello stesso al suo protrarsi e radicarsi). (V 5372/80, mass n 409249; (Conf 5949/81, mass n 416722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)