Sez. 1, Sentenza n. 6256 del 16/07/1987 (Rv. 454541 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - FUNZIONE - COMPORTAMENTO VIOLATORE DI PRECISE NORME IMPERATIVE RELATIVE ALL'ORDINE E CRONOLOGICAMENTE PRECEDENTI QUELLO DELL'ALTRO CONIUGE - OBBLIGO DELLA PREDETTA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - FUNZIONE - COMPORTAMENTO VIOLATORE DI PRECISE NORME IMPERATIVE RELATIVE ALL'ORDINE E CRONOLOGICAMENTE PRECEDENTI QUELLO DELL'ALTRO CONIUGE - OBBLIGO DELLA PREDETTA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi e imposto allo scopo di stabilire se quello di uno di essi possa trovare giustificazione o meno nel comportamento dell'altro; alla comparazione, pertanto, non si deve procedere, ed essa non può costituire mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti di uno dei due coniugi, quando i fatti accertati costituiscono trasgressione di precise norme di carattere imperativo sull'ordine familiare insuscettibili di essere giustificati come ritorsione alla provocazione dell'altro coniuge o quando si tratti di comportamenti cronologicamente precedenti a quelli posti in essere dall'altro coniuge. (V 4199/86, mass n 446977; (V 3106/83, mass n 428019; (V 4468/83, mass n 429353; (V 7163/83, mass n 431770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)